La distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta
Ai fini della legge 17 maggio 2022, n. 61
“Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” si intendono per:
prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero:
i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione
prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta:
i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari.
Definizione di “Alimento”
La legge richiama le norme europee, ricordando che per “alimento” si intende “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani” e rinvia alle autonome iniziative delle regioni e degli enti locali l’adozione di iniziative di loro competenza, per la valorizzazione dei prodotti.
